Codice di Condotta

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CODICE DI CONDOTTA
PER LA TUTELA DEI MINORI
E LA PREVENZIONE DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Premessa
Il presente Codice, adottato in conformità alle Linee guida degli Organismi sportivi affilianti di appartenenza, costituisce l’insieme delle regole di condotta a cui tutti i partecipanti (dirigenti, tecnici, atleti, anche minori, loro genitori, collaboratori, volontari) alla vita associativa della “Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale NIRCHIO SPORT ACADEMY” (di seguito breviter “NSA” o “sodalizio”) sono tenuti ad attenersi.

Art. 1 – Finalità

Rimane impregiudicata l’applicazione delle sanzioni irrogate dagli Organi di giustizia sportiva degli Organismi affilianti.

Le disposizioni del presente Codice sono finalizzate:
a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
b) all’educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
c) alla piena consapevolezza di tutti i soci e tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l’uguaglianza, l’equità e il rispetto dei diritti di soci e tesserati, in particolare se minori;
e) alla valorizzazione delle diversità;
f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
g) alla promozione, da parte di dirigenti e tecnici, del benessere dell’atleta;
h) alla effettiva partecipazione di tutti i soci e tesserati all’attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

Con l’adozione del presente Codice, il sodalizio si impegna:
a) alla rimozione degli ostacoli che impediscono la promozione del benessere dell’atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
b) alla rimozione degli ostacoli che impediscono la partecipazione dell’atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione socio-economica, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

Ogni socio e tesserato minore ha il diritto di comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti e ai tecnici del sodalizio e a valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti.


Art. 2 – Condotte illecite – nomenclatura
A scopo esemplificativo, si riporta di seguito la definizione delle condotte non consentite nell’ambito della vita associativa del sodalizio:
a) abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del socio o tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
b) abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata, tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti, che sia potenzialmente in grado di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, delle lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un socio o tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
c) molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti uno stato di sofferenza fisica e/o psicologica, anche solo generando grave disappunto, fastidio, disturbo, disgusto. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
d) abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, considerata non desiderata, o il cui consenso è estorto, costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un socio o tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate o nell’osservare, anche di nascosto, il socio o tesserato in condizioni e contesti intimi e/o non appropriati;
e) negligenza: il mancato intervento di un dirigente sociale o di un tecnico sportivo, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, che, presa conoscenza di uno degli eventi o comportamento o condotta o atto di cui al presente documento, omette di intervenire con ciò causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del socio o tesserato;
f) incuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
g) abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h) bullismo e cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, o attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più soci o tesserati, con lo scopo di esercitare nei suoi /loro confronti un potere o un dominio. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti a intimidire o turbare un socio o tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
i) comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, condizione socio-economica, prestazioni sportive, capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale.

Art. 3 – Doveri e obblighi di tutti i soci e tesserati

E’ fatto obbligo a tutti i soci e tesserati del sodalizio di:
a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
b) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva;
c) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti, sia di persona che attraverso dispositivi digitali;
d) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
e) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti e dei tecnici;
f) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
g) collaborare con gli altri soci e tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
h) garantire la sicurezza e la salute degli altri soci e tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
i) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale e ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
j) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
k) astenersi da comunicazioni e contatti di natura non-sportiva con i propri dirigenti o tecnici, anche mediante social network;
l) astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
m) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima proprio o altrui, anche ricevuto da terzi;
n) segnalare, anche in forma anonima e senza indugio, al Responsabile safeguarding – con le modalità di cui al successivo art. 5 – ogni situazione, anche potenziale, che esponga sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.


Art. 4 – Doveri e obblighi dei Dirigenti Sportivi e degli Insegnanti Tecnici

E’ fatto obbligo a tutti i dirigenti, insegnanti tecnici, volontari e collaboratori del sodalizio di:
a) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei soci e tesserati, in particolare se minori;
b) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
c) sostenere i valori del sport, educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei partecipanti, incoraggiando e promuovendo il fair play, la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari dentro e fuori dai luoghi in cui si svolge l’attività sportiva;
d) promuovere un rapporto tra tutti i soci e tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
e) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
f) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei soci e tesserati, specie se minori;
g) non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni che possano essere ricondotte ad un abuso fisico o psicologico;
h) accertarsi sempre che i partecipanti minori siano adeguatamente sorvegliati e che le attività siano sicure;
i) rispettare la privacy dei partecipanti alla vita associativa;
j) astenersi dal creare situazioni di intimità con i soci e tesserati minori, anche mediante social network e canali di comunicazione a distanza o di messaggistica rapida;
k) astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione, dalla diffusione, dalla detenzione, su supporto cartaceo o digitale, di immagini o video dei soci o tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
l) non tollerare o partecipare a comportamenti degli atleti illegali o abusivi o che mettano a rischio la sicurezza dei partecipanti, in particolare non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;
m) interrompere senza indugio ogni contatto con il socio o tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile safeguarding;
n) impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
o) segnalare tempestivamente ai genitori e/o ai tutori e al Responsabile safeguarding eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti minori loro affidati;
p) segnalare senza indugio al Responsabile safeguarding situazioni, anche potenziali, che espongano i soci e i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
q) garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (witness);
r) non lasciare che gli atleti rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che gli atleti minori lascino i locali utilizzati per l’attività sportiva accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l’impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sull’atleta minore;
s) monitorare l’uso degli spogliatoi da parte dei soci e tesserati per contrastare fenomeni di bullismo o cyberbullismo;
t) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
u) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse, anche sopravvenuti;
v) segnalare senza indugio al Responsabile safeguarding situazioni, anche potenziali, che espongano i soci o tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio attraverso l’indirizzo email: safeguarding@nirchiosport.org.


Art. 5 – Segnalazioni al Responsabile safeguarding

Ogni condotta rilevante, secondo quanto sopra indicato, e comunque in violazione delle presenti norme di condotta, dovrà essere segnalata al Responsabile safeguarding nominato dal sodalizio, anche in forma anonima, con le seguenti modalità:
a) con comunicazione email alle caselle di posta elettronica safeguarding@nirchiosport.org o segnalazioneabusi@nirchiosport.org;
b) a mezzo posta, inviando una lettera, anche raccomandata a/r, a: Responsabile Safeguarding, Nirchio Sport Academy, Viale G. Mazzini 142, 00195, Roma,
c) utilizzando gli appositi moduli disponibili presso la sede delle attività sportive, che potranno essere consegnati, in busta chiusa e priva di segni identificativi, al Presidente del sodalizio, che ne curerà l’immediato recapito al Responsabile.

Il Responsabile safeguarding nominato dal sodalizio è tenuto a:
a) promuovere la corretta applicazione del Codice di Condotta e degli altri eventuali regolamenti in materia di safeguarding adottati dal sodalizio e dagli Organismi sportivi affilianti di appartenenza, suggerendo eventuali aggiornamenti da apportarvi;
b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza, per prevenire e contrastare nell’ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
c) segnalare ai Safeguarding Officer degli Organismi sportivi affilianti eventuali condotte rilevanti e fornire agli stessi ogni informazione o documentazione richiesta;
d) proporre al C.D. eventuali sanzioni da applicare nei confronti di soci e tesserati;
e) formulare al C.D. del sodalizio le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche dell’attività sociale;
f) valutare annualmente l’adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta nell’ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
g) partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata dagli Organismi sportivi affilianti.
h) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti degli Organismi sportivi affilianti;
i) tutelare la privacy nel rispetto del GDPR di tutte le fasi legate alle segnalazioni di abusi, violenze e discriminazione, curando in particolare:
– la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione;
– la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e le relative attività di verifica nonché gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti; la conservazione della documentazione e delle segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.


Art. 6 – Sanzioni

La violazione delle disposizioni di cui al presente documento dovrà essere segnalata al Responsabile safeguarding, che, svolta una sommaria istruttoria, procederà alle dovute comunicazioni ai Safeguarding Officer istituiti dagli Organismi sportivi affilianti di appartenenza e al C.D., competente all’irrogazione delle sanzioni.

Il C.D. potrà applicare l’ammonizione, la sospensione dall’attività sociale da un minimo di 7 gg. ad un massimo di 60 gg., o disporre la radiazione. Per i tecnici sportivi, alla radiazione consegue il licenziamento.

Le sanzioni saranno modulate in base alla gravità del comportamento tenuto dal socio, tenuto conto delle circostanze e dell’eventuale recidiva.

Prima della delibera di applicazione della sanzione, dovranno essere ascoltati il socio incolpato ed il Responsabile safeguarding.

Avverso la delibera che irroga la sanzione è ammesso, entro 5 gg. dalla sua comunicazione, motivato ricorso allo stesso C.D., integrato dal Responsabile di Settore e dal Direttore Sportivo del sodalizio.

In caso di rigetto del ricorso, il socio o il tesserato sanzionato potranno ulteriormente ricorrere, entro 10 gg. dalla relativa delibera, all’Assemblea dei soci.

Salvo quanto previsto dall’art. 20, comma 6, dello Statuto sociale, i ricorsi non sospendono l’esecutività delle delibere disciplinari.