Statuto

Statuto

dell’ASD APS NIRCHIO SPORT ACADEMY: Principi Fondamentali e Regole Operative

Art. 1 – Denominazione e sede
1. E’ costituita, nel rispetto del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (nel prosieguo anche solo “Codice del Terzo settore”) e ss.mm.ii. e del D.lgs. 8 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., del Codice civile e della normativa in materia, l’associazione denominata “Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale Nirchio Sport Academy”, più brevemente “NIRCHIO SPORT ACADEMY ASD APS” (di seguito “Associazione”).
2. La denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica” e di “Associazione di promozione sociale”, nonché i relativi acronimi di “ASD” e “APS” potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo in costanza di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nella sezione del Registro unico nazionale del terzo settore dedicata alle APS
3. L’Associazione ha sede legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 142.
4. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 2 – Statuto
1. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo settore e ss.mm.ii. e del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. L’Associazione è affiliata alle Federazioni Sportive Nazionali di riferimento, ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e alla Rete Associativa e Associazione di Promozione sociale del Terzo settore ACSI APS.
3. L’Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l’elettività delle cariche associative.
Art. 3 – Efficacia dello statuto
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
Art. 4 – Interpretazione dello statuto
1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
Art. 5 – Scopi sociali
1. L’Associazione è un ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l’attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l’autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
2. Nell’ambito delle finalità e dei principi generali, l’Associazione, nel rispetto dei principi di democrazia interna, si prefigge in particolare la promozione e la tutela del benessere psico-fisico dei cittadini e la loro crescita culturale e professionale, senza distinzione di età, sesso, ceto sociale, razza, credo religioso e/o politico.
3. A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività sportive dilettantistiche e di supporto allo studio, compresa l’attività didattica e le altre attività di interesse generale di cui agli artt. 7 ed 8 presente statuto, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di produzione e scambio di beni e servizi.
4. L’Associazione non è una formazione o un’associazione politica, né un’associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.
5. L’Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile.
6. L’Associazione destinerà eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Art. 6 – Durata
1. La durata dell’Associazione è illimitata.
2. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 35 del presente statuto.
Art. 7 – Le attività dell’Associazione
1. L’Associazione esercita e organizza le seguenti attività:
a) in via stabile e principale, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche [art. 5, co.1, lett. t), D.lgs. 117/17; art. 7, lett. b) D.lgs. 36/21];
b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [art. 5, co.1, lett. l), D.lgs. 117/17];
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [art. 5, co.1, lett. i), D.lgs. 117/17]; ;
d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata [art. 5, co.1, lett. v), D.lgs. 117/17];
e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [art. 5, co.1, lett. f), D.lgs. 117/17].
2. L’Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e dalle disposizioni attuative dello stesso.
3. L’Associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 8 – Attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale
1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via stabile e principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dai precedenti articoli. In particolare, esercita, promuove e organizza attività sportive dilettantistiche e ludico-motorio-sportive, compresa l’attività didattica, con particolare riferimento alle discipline sportive riconosciute dal CONI, tra le quali:
a) arti marziali e tutte le discipline ad esse connesse quali ju-jitsu, judo, karate, aikido, sumo, s’istrumpa, pancrazio, capoeira, grappling, mma, lotta, kendo, kickboxing, taekwondo, wushu, kung fu, kali, taijiquan, wing chun, jeet kune do, qi gong, shuai jiao, sambo, savate, muay thai, pugilato;
b) fitness, ginnastica, danza e tutte le discipline ad esse connesse quali ginnastica acrobatica, ginnastica aerobica, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, ginnastica per tutti, danza sportiva, danza accademica, danza coreografica, danza internazionale, street dance, trampolino elastico, parkour;
c) body building, pesistica, powerlifting e tutte le discipline ad esse connesse;
d) pallacanestro, minibasket, pallamano, pallavolo, beach volley, racquetball, fistball, tennis, tennis tavolo, paddle, badminton, squash, baseball-softball, palla tamburello, pallapugno, scherma, calcio, futsal, beach soccer, indoor rowing, floorball, hockey, pentathlon, triathlon; sport a rotelle e tutte le discipline ad esse connesse;
e) atletica leggera e tutte le discipline ad esse connesse;
f) giochi e sport tradizionali e tutte le discipline ad esse connesse, nonché dama, scacchi, tiro alla fune, freccette, tiro con l’arco, arrampicata sportiva, biliardo sportivo, bocce, flying disc;
g) sport virtuali (e-sports) e tutte le discipline ad esse connesse.
2. L’Associazione, inoltre, esercita e organizza le seguenti attività di interesse generale:
a) corsi per l’orientamento, l’avviamento, la pratica, la preparazione, l’aggiornamento, il perfezionamento, la formazione, la didattica e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
b) organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive dilettantistiche;
c) corsi di formazione e di addestramento professionale, anche per gli insegnanti;
d) supporto ed assistenza allo studio, anche nei confronti di soggetti minori affetti da disabilità; corsi di formazione specialistica in ambito sportivo;
e) pre-scuola e dopo-scuola; laboratori teatrali ed artistici; centri anziani; campi estivi; corsi di lingua italiana per stranieri e di lingue estere; corsi per l’inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica;
f) corsi per il contrasto alla violenza di genere, al bullismo ed al cyberbullismo;
g) iniziative per la promozione della legalità nelle scuole; realizzazione di progetti socio-educativi; interventi finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e della natura, in tutte le sue forme; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale;
h) iniziative di beneficenza a sostegno di persone svantaggiate;
i) corsi di protezione civile e primo soccorso;
3. Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi e istituzioni scolastiche, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, ai partecipanti ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente di promozione sportiva e/o Federazione nazionale a cui l’Associazione è affiliata, ai rispettivi associati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 9 – Gestione delle attività organizzate
1. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l’Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati, comprese scuole di ogni ordine e grado.
2. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti scolastici, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.
3. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
4. Per l’esercizio e la gestione delle attività di interesse generale può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di tali attività e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall’art. 36 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e dall’art. 25 e ss del D.lgs. 36/2021 e ss.mm.ii,.
5. Per l’esercizio e la gestione delle attività sportive può inoltre avvalersi di collaborazioni fornite nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica e di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale non professionale.
Art. 10 – Apporto dei volontari
1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
3. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
4. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione, anche con i criteri di cui all’articolo 17, comma 4, del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii e dall’art. 25 e ss del D.lgs. 36/2021 e ss.mm.ii,.
5. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, salvo quanto previsto dall’art. 29, comma 2, del D.lgs. 36/2021..
6. L’associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
7. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 11 – Esercizio sociale, Bilancio d’esercizio, Scritture contabili, Bilancio sociale
1. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 4, 2° co., del presente statuto.
4. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.
5. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il Registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. 117/2017, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
6. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.
Art. 12 – Informativa sociale
1. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e comunque messi a disposizione degli associati per la consultazione.
2. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.
Art. 13 – Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni mobili e immobili di proprietà;
b) dalle eccedenze degli esercizi annuali;
c) da donazioni, erogazioni, lasciti, anche testamentari;
d) da quote di partecipazioni societarie;
e) da obbligazioni e altri titoli pubblici;
f) dal fondo di riserva;
g) da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
2. Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.
4. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all’art. 35 del presente statuto.
Art. 14 – Fonti di finanziamento
1. Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
b) dai proventi della gestione del patrimonio;
c) dal ricavato delle attività di cui agli artt. 7 ed 8 del presente statuto;
d) della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
e) dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
f) dai contributi di Enti pubblici e privati;
g) dalle convenzioni con Enti pubblici;
h) dalle erogazioni liberali;
i) dai titoli di solidarietà;
j) da attività commerciali marginali.
Art. 15 – Libri sociali
1. L’Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l’associazione deve tenere i seguenti libri:
a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
d) nel caso sia istituito l’organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
e) il registro dei volontari di cui all’art. 7 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.
2. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali.
Art. 16 – Revisione legale dei conti
1. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro.
2. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l’organo di controllo di cui all’art. 26 del presente statuto sia composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Art. 17 – Adesione all’Associazione
1. L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all’ammissione degli associati.
2. Possono pertanto aderire all’associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l’Associazione si prefigge.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
4. Per aderire all’Associazione si deve fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
5. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali, accettando le sue regole, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l’Associazione si prefigge.
6. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
7. Per quanto riguarda l’adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dall’eventuale regolamento specifico o dal Consiglio Direttivo.
8. In circostanze particolari e contingenti, espressamente previste dai regolamenti dell’Associazione o da delibere del Consiglio Direttivo, il Presidente o suo delegato possono formalizzare l’ammissione delle persone fisiche, che sarà soggetta a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso.
9. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta.
10. Dell’accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci.
11. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il relativo provvedimento.
12. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.
13. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’associazione.
14. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.
15. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
16. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici o da apposite delibere del Consiglio Direttivo.
Art. 18 – Diritti dei soci
1. I soci hanno diritto:
a) a concorrere all’elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
c) a frequentare i locali dell’associazione negli orari e nei limiti indicati dal soggetto gestore;
d) a partecipare alle assemblee;
e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
f) ad approvare i bilanci;
g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
h) a prendere visione dei libri sociali.
2. E’ garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.
3. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi, in regola con il tesseramento e con il versamento di tutte le quote associative.
4. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
5. Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali.
6. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all’Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.
Art. 19 – Doveri dei soci
1. I soci sono tenuti:
a) a sostenere le finalità dell’Associazione;
b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall’Associazione;
d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta;
e) ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI, dagli Enti di Promozione Sportiva, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate cui l’Associazione è affiliata;
f) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organi statutari dell’Associazione.
Art. 20 – Perdita della qualifica di associato
1. I soci perdono la qualifica di associato:
a) per dimissioni;
b) per scioglimento volontario dell’Associazione;
c) per decesso o estinzione dell’Ente aderente;
d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
e) per esclusione per morosità della quota sociale, comprese le eventuali quote straordinarie e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale;
f) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione irrogata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme e ai regolamenti dell’Associazione, del CONI, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate cui l’Associazione è affiliata.
2. L’associato può sempre recedere dall’associazione.
3. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo.
4. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno associativo in corso, salva l’esclusione per morosità delle quote sociali.
5. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla esclusione per morosità, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
6. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, il Socio può ricorrere all’Assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla delibera del Consiglio direttivo.
7. Il Socio espulso o radiato con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.
8. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 21 – Tesserati
1. Assumono la qualità di tesserati tutti coloro che intendano partecipare in via non stabile ad alcune delle attività istituzionali svolte dall’Associazione, condividendone le finalità.
2. I tesserati non assumono la qualità di associato, né i diritti e doveri ad essa legati. L’adesione e la partecipazione si realizza mediante il tesseramento ad una organizzazione nazionale per una o più attività secondo le modalità previste dal presente Statuto.
Art. 22 – Organi Sociali
1. Sono Organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio direttivo;
c) Il Presidente.
2. Ricorrendo le circostanze di cui all’art. 26 del presente Statuto, è organo sociale anche l’Organo di controllo.
Art. 23 – L’Assemblea dei soci
1. E’ il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.
2. E’ composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento di tutte le quote sociali alla data della sua convocazione.
3. E’ convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione.
4. Le convocazioni avvengono mediante avviso da affiggersi nella bacheca sociale e devono riportare l’ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 10 giorni dalla data di svolgimento.
9. In via ordinaria si riunisce una volta l’anno, entro il 30 aprile di ogni anno.
10. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto o quando lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
11. Quale Assemblea ordinaria:
a) approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell’esercizio sociale precedente, ai sensi dell’art. 8 del presente Statuto;
b) approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
c) delibera sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.
12. Sia in via ordinaria che straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
b) approva e modifica i regolamenti, compreso l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
c) nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
d) nomina e revoca, quando previsto, l’organo di controllo;
e) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
g) delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
j) delibera, inoltre, sulle materie per cui è stata convocata.
13. In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
14. I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
15. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe.
16. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a cinque voti.
17. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile.
18. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all’elettorato attivo.
19. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea sociale.
20. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei soci e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
21. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all’ausilio di strumenti elettronici.
22. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
23. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
24. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento di tutte le quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.
Art. 24 – Il Consiglio direttivo
1. E’ eletto dall’Assemblea dei soci. E’ composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri compreso il Presidente.
2. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
3. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
5. Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:
a) attua gli indirizzi dell’Assemblea dei soci;
b) mantiene rapporti con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e gli altri enti e istituzioni del territorio;
c) elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
d) assegna gli incarichi di collaborazione e di lavoro;
e) conferisce incarichi per fini istituzionali e di supporto all’attività sociale;
f) nomina i responsabili dei corsi e le altre figure previste per legge;
g) approva i programmi di attività e autorizza le relative spese;
h) stipula accordi e convenzioni con istituzioni scolastiche, enti pubblici e privati;
i) approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
j) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all’Assemblea per l’approvazione;
k) elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice-presidenti. In caso di più vice-presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
l) delibera circa l’ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell’associazione o altro suo componente, nonché l’esclusione, anche per morosità, la sospensione, l’espulsione e la radiazione degli stessi;
m) delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.
6. Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione.
7. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni mese.
8. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
9. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.
10. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
11. Delibera sulle questioni all’ordine del giorno.
12. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.
13. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale.
14. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
15. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’art. 2475-ter del Codice civile.
16. E’ fatto assoluto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Art. 25 – Il Presidente
1. E’ eletto dall’Assemblea dei soci tra i soci dell’Associazione.
2. Dura in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile.
3. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l’Assemblea dei soci non approva il bilancio d’esercizio.
4. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.
5. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
6. Propone al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.
7. Predispone per l’Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative.
8. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.
9. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.
Art. 26 – L’Organo di Controllo
1. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.
2. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 del codice civile.
3. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del Codice civile.
4. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
5. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
6. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
7. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
8. L’organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all’art. 31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.
9. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
10. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo.
Art. 27 – Iscrizione nel Registro delle attività sportive dilettantistiche
1. L’Associazione si iscrive nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all’art. 4 e seguenti del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, anche tramite i soggetti dell’ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.
2. A tal fine, l’Associazione ha l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva, delle Federazioni Nazionali e delle Discipline Sportive Associate cui l’Associazione intende affiliarsi, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli stessi Enti e Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Art. 28 – Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore
1. L’Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli artt. 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e al Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all’art. 48 dello stesso D.lgs. nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all’art. 83 dello stesso D.lgs..
2. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
3. Una volta iscritta, l’Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione.
4. Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l’Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore.
5. Il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione nel Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.
Art. 29 – Convenzioni
1. Le convenzioni tra l’Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56, comma 1, del Codice del Terzo settore sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’Associazione.
Art. 30 – Personale retribuito
1. L’Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del Codice del Terzo settore e dagli art. 25 e segg. del D.Lgs. 36/2021.
2. I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.
Art. 31 – Assicurazioni
1. L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.
2. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del Codice del Terzo settore.
Art. 32 – Responsabilità dell’Associazione
1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
2. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
Art. 33 – Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e dal D.lgs. 36/2021, e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codici civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.
2. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l’Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Art. 34 – Trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione
L’Assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione ai sensi dell’articolo 42-bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l’approvazione delle modifiche statutarie.
Art. 35 – Scioglimento dell’Associazione
1. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai fini sportivi, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva dilettantistica.
3. A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio di Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell’Assemblea.

Art. 36. – Norma transitoria

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della loro entrata in vigore.